L'articolo 2, comma 5, del D.L. n. 78/2015 permette di ripianare la quota di disavanzo derivante dalla revisione straordinaria dei residui attraverso la rimodulazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale già in essere. Tale disposizione, tuttavia, riconosce la predetta opportunità solo agli enti sperimentatori che nel corso del 2013 o del 2014 hanno presentato la richiesta di adesione alla procedura di riequilibrio.
Sarebbe opportuno che il Legislatore, in sede di conversione, eliminasse tale disparità di trattamento, consentendo anche agli enti che non hanno partecipato alla sperimentazione di rimodulare il piano di riequilibrio. Estendendo la platea dei soggetti che possono avvalersi di tale opportunità, numerosi enti potrebbero rinunciare alle "facilitazioni" godute con il predissesto, in quanto maggiormente favoriti dagli ammortamenti trentennali previsti dal D.L. n. 35/2013 e del D.L. n. 66/2014.
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